Uniti contro l'AIDS

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Covid-19 e riservatezza dei dati sanitari

Diritti delle persone che vivono con HIV
Numerose richieste di assistenza pervenute negli ultimi due mesi al servizio legale attivo presso il TV AIDS e IST dell’Istituto Superiore di Sanità evidenziano come l'emergenza Covid-19 e la gestione delle procedure per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa stia diventando, nei contesti lavorativi più disparati (che vanno dalla casa di riposo alle strutture recettive e/o di ristorazione) un vero e proprio cavallo di Troia per giustificare indagini sullo stato di salute e in particolare sullo stato sierologico dei dipendenti.
A molti lavoratori viene richiesto di rilasciare - ad organismi che non sono di natura pubblica e deputati all'adozione di misure di salute pubblica - dichiarazioni confidenziali sul proprio stato di salute.
Il pretesto per avanzare simili richieste sembra in molti casi essere una disposizione del decreto legge del 17 marzo 2020, che all'art. 26, comma 2, stabilisce che "fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori  in  possesso  di  certificazione rilasciata  dai  competenti  organi  medico  legali,  attestante  una condizione di rischio derivante da immunodepressione o  da  esiti  da patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative   terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza  dal  servizio  prescritto  dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo  2020,  n. 9”.


Muovendo da tale disposizione, alcuni datori di lavoro stanno chiedendo ai propri dipendenti di rilasciare dichiarazioni di assenza delle patologie indicate nella norma e, in alcuni casi, di effettuare esami sierologici.

E' qui fondamentale ribadire che, in linea generale, è fatto divieto ai datori di lavoro pubblici e privati di svolgere indagini sullo stato sierologico dei propri dipendenti o dei candidati all'assunzione, salvo l'occorrenza di ben individuate circostanze che giustifichino, secondo una valutazione rigorosamente condotta caso per caso da parte del medico del lavoro, l'accertamento dell'assenza di una condizione di rischio in circoscritti ambiti professionali (sanitario e di sicurezza) dove si possono configurare situazioni di rischio rispetto a specifiche mansioni svolte dal lavoratore.

E' importante che tutti i lavoratori siano consapevoli che l'emergenza in atto non giustifica in alcun modo la violazione delle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza dei dati sanitari, anche per quanto riguarda la comunicazione della/e patologia/e che siano alla base del riconoscimento di una invalidità civile o di una disabilità ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 104/92.

Cosa dice la legge
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